Famiglia



CORTE COSTITUZIONALE - 27 APRILE 2022

Illegittime le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre 

La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, si è pronunciata con una storica sentenza avente ad oggetto le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi; una fra tutte l’art. 262 del codice civile.

La sentenza, ad oggi, deve essere ancora depositata, ma ne è stata rilasciata una sintesi.

In particolare, la Corte si è pronunciata sulle norme che: 

  1. non consentono ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre 
  2. impone, in mancanza di accordo, il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori. 

In attesa del deposito della sentenza, la sintesi comunicata dalla Corte Costituzionale afferma che “la Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale”. 

Le norme sono quindi state censurate per contrasto con gli articoli 2, 3 della Costituzione, posti a tutela del riconoscimento di diritti inviolabili dell’uomo e del principio di uguaglianza formale e sostanziale, e dell’art. 117 c.1 della Costituzione, relativo al riparto del potere legislativo fra Stato e Regioni, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutelano il diritto dell’uomo al rispetto della vita privata e familiare e sanciscono il divieto di discriminazione nel godimento di diritti e libertà. 

La Corte ha quindi stabilito come nuova regola che: 

  1. il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato
  2. salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due
  3. in mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico

Sarà compito del legislatore ordinario adeguare la normativa dell’ordinamento a tale sentenza di portata storica. 

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