ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER R.C.A.



Il codice delle assicurazioni all’art. 122 (d.lgs.vo n. 209/2005) obbliga alla copertura assicurativa per la responsabilità civile tutti i veicoli a motore posti in circolazione su strade di uso pubblico o ad esse equiparate.


Questa disposizione ha dato vita nel tempo ad una accesa discussione in ordine alla nozione ed alla portata che debba attribuirsi all’espressione “aree equiparate alle strade di uso pubblico”. Tanto che recentemente la questione, come di seguito si analizzerà, è stata rimessa alla Sezioni Unite della Cassazione in attesa della loro pronuncia dirimente.


Ai sensi del codice della strada (art. 2) sono strade le aree ad uso pubblico adibite alla circolazione dei veicoli.


Una parte dei giuristi ha interpretato, dunque, le nozioni di “strada pubblica” e “strada equiparata ad uso pubblico” come quelle aree adibita alla circolazione dei veicoli che insistono sul suolo pubblico ovvero sul suolo privato ma sono comunque accendibili ad un numero non controllato, indeterminato, di veicoli.


Tale orientamento prende spunto dalla più generale distinzione tra area pubblica ed area aperta al pubblico.


Ad ogni modo, questa definizione non ha soddisfatto tutti i pratici del diritto.


La discussione è emersa soprattutto a seguito di alcuni incidenti avvenuti in aree private.


Ad esempio, la giurisprudenza si è trovata a discutere dell’incidente provocato da un mezzo di lavoro all’interno di un cantiere ovvero dell’investimento di un pedone in un garage privato da parte di un’auto che eseguiva manovra per uscire dal proprio box auto.


Una parte della giurisprudenza, infatti, fa leva sull’interpretazione data dai giudici della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, i quali hanno ritenuto che la nozione di “strada equiparata alle strade di uso pubblico” debba comprendere tutte quelle aree ove il veicolo può essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale (Causa C-100/18).


Secondo la Corte di Giustizia, l’interpretazione non dovrebbe fare riferimento all’area o al luogo, bensì alle caratteristiche del veicolo e della sua funzionalità potenziale.


In altre parole, è indifferente l’uso o il luogo in cui si trovi il veicolo, l’importante è che esso abbia caratteristiche tali da essere poter definito tale, sia per le sue funzionalità che per gli eventuali profili logici e le norme giuridiche.


La Corte di Giustizia conclude affermando che “rientra nella nozione di circolazione dei veicoli qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso”, circoscrivendo il concetto di circolazione a quello di uso funzionale del bene e non a quello spaziale del luogo in cui il veicolo stesso si trova (sentenza Causa C-100/18).


Attualmente, la questione è rimessa all’interpretazione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che dovrà pronunciarsi sull’applicabilità o meno di tale interpretazione anche alla normativa italiana.


Qualora venisse accolta quest’interpretazione la nozione di “strada equiparata a strada di uso pubblico” verrebbe ampliata, comportando un’estensione anche del correlato obbligo assicurativo nonché della possibilità di esperire l’azione diretta di risarcimento.

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