EREDITÀ DIGITALE: LA SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE NELL’ERA DEGLI SMARTPHONE



Recentemente il Tribunale di Milano si è interrogato sulla successione a causa di morte del patrimonio digitale lasciato dal defunto (Trib. Milano, ordinanza 10 febbraio 2021).

Il caso nasceva dalla volontà degli eredi di accedere al contenuto dello smartphone del de cuius, che consisteva in foto, video, appunti e note lasciati dallo stesso e categorizzati virtualmente nella memoria “cloud” del cellulare in suo uso.

I punti focali della questione vertevano, da un lato, la necessità di agire in breve termine onde evitare che il gestore dei dati procedesse alla cancellazione dell’account – e, dunque, di tutti i materiali contenuti – per inattività dello stesso. Dall’latro lato, dal bilanciamento del diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati personali con la volontà degli eredi di succedere ed entrare nel possesso di tutto quanto lasciato dal de cuius.


Si può premettere che il regolamento europeo per la protezione dei dati personali non si applica ai dati appartenenti a persone decedute (Considerando n. 27 GDPR).

Tuttavia, la normativa di diritto interno che recepisce il GDPR europeo, ammette che i diritti concernenti alcuni dati personali delle persone decedute possono essere esercitati da chi vi ha un proprio interesse oppure da chi agisce a tutela del de cuius interessato o per regioni familiari meritevoli di tutela. Solo una dichiarazione espressa dell’interessato, resa in vita e resa nota al titolare del trattamento, può vietare l’esercizio di tali diritti.

Le disposizioni sopra richiamate consentono di affermare che, secondo il regolamento europeo, i dati delle persone deceduto non sono dati personali tutelabili con le norme del Regolamento europeo. Altresì, si può iniziare a parlare, in applicazione delle norme di diritto interno, di patrimonio ereditario digitale, il quale comprende i contenuti e i dati virtuali che un soggetto crea in vita.


Al momento, però, non si è ancora riusciti a definire precisamente se tali diritti siano esercitabili iure prorpio o per successione.

Si può evidenziare che, ad oggi, alcuni gestori dei trattamenti dati consentono di identificare già in vita un account “erede”, cioè di indicare il contatto che al momento della dipartita potrà accedere ai propri dati e gestire l’account.

Nel caso sopra citato e discusso avanti al Tribunale di Milano, il giudice adito concludeva condannando la società gestore del trattamento dei dati e del “cloud” ove erano salvati i dati del de cuius ad attivare la cd. procedura di trasferimento degli stessi al fine di consentire agli eredi di poter ottenere le credenziali di accesso e accedere alle informazioni ivi contenute.


Tale provvedimento giudiziale è un chiaro segno di come il diritto riguardi sempre di più anche le nuove tecnologie. È compito del diritto evolversi costantemente per rispondere sempre alle nuove esigenze della società e al cambiamento dei costumi sociali.

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