Donazione



Natale è alle porte… quale momento migliore per parlarvi della donazione?

La donazione è un istituto molto antico, che ha origine dal diritto romano: “la donatio era l’atto col quale una persona diminuiva volontariamente il proprio patrimonio e aumentava il patrimonio di un’altra.”

Tali caratteristiche si sono conservate anche nell’istituto moderno: l’art. 769 del codice civile offre questa definizione: 

“La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

La donazione fa parte di quei negozi giuridici che la legge definisce come liberalità, nelle quali il soggetto che la compie decide liberamente di impoverire sé stesso per arricchire un’altra parte. Va da sé che siano negozi a titolo gratuito: colui che beneficia del negozio non dovrà pagare un corrispettivo per lo stesso, perché il sacrificio economico graverà solo in capo a chi sceglie di compiere la liberalità. 

Ecco perché la legge descrive la donazione come un contratto consensuale, in quanto vi deve essere accordo delle parti nel dare e nel ricevere, e le parti devono essere capaci di donare e di ricevere la donazione: come dice il brocardo latino, nolenti non fit donatio

La causa del contratto, lo scopo per cui le parti lo pongono in essere, risiede nell’animus donandi, ossia la pura e semplice volontà, da parte del donante, di impoverirsi di un bene o diritto, o di assumere un’obbligazione, per arricchire il donatario (colui che riceve la donazione). 

Perché abbia efficacia, la legge richiede che la donazione abbia forma pubblica: le parti devono necessariamente recarsi da un notaio e sottoscrivere un atto pubblico di donazione, in cui indicano la tipologia e il valore dei beni donati. Unica eccezione si ha quando i beni mobili donati siano di scarso valore: allora è sufficiente la loro consegna (“tradizione”, come dice la norma). 

Come abbiamo detto, rileva la capacità delle parti: 

  • Per il donante, è richiesta la normale capacità di agire, cioè di disporre dei propri diritti; può donare anche il minore o l’inabilitato in occasione delle proprie nozze, o il minore emancipato autorizzato all’esercizio di impresa. La donazione è un atto personale: solo il donante di persona può provvedervi e non è ammessa rappresentanza o mandato a donare, tranne nel caso in cui si tratti di scelta, che può compiere un terzo, tra più persone fisiche o persone giuridiche determinate a cui donare. 
  • Per il donatario, è richiesta la capacità di ricevere, cioè la normale capacità giuridica. Particolarità che si riscontra nella pratica, è la donazione al figlio nascituro, già concepito, o al figlio non ancora concepito, ma che sarà figlio di persona determinata vivente al momento della donazione. In tal caso, come per il minore non emancipato, sono ammessi a ricevere la donazione in suo luogo i genitori, ma, nel caso del nascituro, l’atto donativo avrà efficacia solo se il bambino nasca vivo. 

La donazione può anche essere revocata dal donante: del resto, egli compie questo sacrificio senza ricevere nulla in cambio, quindi è legittimato, in presenza di determinate condizioni, a farne cessare gli effetti per riprendere quanto donato. Tali casi sono: 

  • Per ingratitudine del donatario (ad esempio, se gravemente ingiuriato il donante, o se il donatario ha indebitamente rifiutato di prestare gli alimenti a cui era tenuto). 
  • Per sopravvenienza di figli: può capitare il caso in cui il donante non avesse o non sapesse di avere figli o discendenti quando ha effettuato la donazione, e per cui abbia necessità di revocarla per far fronte alle esigenze degli stessi. 

La revoca si esercita mediante domanda giudiziale da parte del donante o dei suoi eredi entro 1 anno dal giorno in cui gli stessi abbiano conosciuto la causa della revocazione, ovvero 5 anni dalla nascita o riconoscimento del primo figlio o discendente. 

Infine, nella pratica vengono posti in essere svariati tipi di donazione: 

  • La donazione remuneratoria, che il donante effettua per riconoscenza a particolari meriti del donatario, è qualificata dalla Cassazione come l’ “attribuzione gratuita compiuta in modo spontaneo e nella consapevolezza di non dovere adempiere a nessun obbligo giuridico, morale, sociale per compensare i servizi resi dal donatario.”. Essa viene posta in essere dal donante per riconoscenza per un azione compiuta dal donante, per meriti o qualità speciali dello stesso o per remunerarlo per aver compiuto un’azione che non richiederebbe compenso alcuno. 
  • Altra tipologia di donazione è la cosiddetta donazione obnuziale, ossia fatta in occasione di future nozze; essa è posta in essere dagli sposi tra loro, ovvero da terzi, a favore di uno o entrambi gli sposi o dei figli nascituri degli stessi. La donazione ha effetto solo se il matrimonio verrà compiuto, e, se il matrimonio sarà annullato, allora sarà nulla anche la donazione (tranne nel caso in cui sia fatta a beneficio dei figli nascituri), facendo salvi però i diritti acquistati da terzi.

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