DIRITTO DEL LAVORO: LA CONCILIAZIONE



In caso di controversia in materia di diritto del lavoro, l'ordinamento processuale civilistico italiano consente di esperire una procedura conciliativa stragiudiziale, prima di adire l'autorità giudiziaria.


Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. é facoltativo ma consente di addivenire ad una soluzione della controversia tra datore di lavoro e lavoratore in maniera più snella e veloce rispetto ad al procedimento giudiziario avanti al Tribunale.

Le controversie di lavoro che possono essere oggetto del tentativo di conciliazione sono indicate all'art. 409 c.p.c. e permettono di trovare un accordo sulla controversia insorta presso una commissione di conciliazione. Ciò permette sia al datore di lavoro che al lavoratore di essere tutelati, senza che nessuno dei due possa divenire soggetto debole dell'accordo.


La procedura di conciliazione avanti alla commissione può portare effettivamente a raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti ma può anche concludersi negativamente, senza alcun accordo.

Se non viene raggiunto un accordo, la commissione provvede a stilare una proposta di definizione bonaria che le parti potranno decidere se accettare o meno.

A questo punto, il giudice, qualora venga attivato un procedimento giudiziario successivo, potrà tenere conto del fatto che le parti abbiano deciso, senza adeguata motivazione, di non accettare la proposta avanzata dalla commissione.

Qualora, invece, l'accordo venga raggiunto si procederà con la redazione di un verbale di conciliazione. Tale verbale dovrà essere sottoscritto dalle parti e dalla commissione. Il verbale potrà essere dichiarato esecutivo con decreto del giudice, su istanza della parte interessata.


Il tentativo di conciliazione può altresì svolgersi anche in sede sindacale.

In tale caso, per questo tipo di conciliazione non dovranno applicarsi le norme di cui all'art. 410 c.p.c. e, dunque, quelle relative al procedimento presso la commissione di conciliazione.

La ratio di tale norma risiede nel fatto per cui la sede sindacale é già luogo ove la tutela delle parti é rispettata e preservata.

In particolare, qualora si giunga ad una conciliazione, il verbale contenente l'accordo dovrà essere oggetto di un doppio deposito, proprio al fine di verificarne la regolarità e l'autenticità.

Le parti a propria cura o per il tramite di un'associazione sindacale dovranno depositare il verbale di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro. In questa sede, il direttore o un suo delegato ne accerta l'autenticità.

La Direzione Provinciale del Lavoro, dunque, accertata l'autenticità, dovrà successivamente depositare il verbale dell'accordo al Tribunale competente.

Il Tribunale potrà così, su istanza di parte, accertare la regolarità formale del verbale e dichiararlo esecutivo con decreto.


Questa procedura appare, dunque, più spedita e vantaggiosa rispetto al procedimento avanti al Tribunale, che deve introdursi con ricorso e che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, nonché delle prove a supporto della domanda avanzata.

Pertanto, al fine di garantire una tutela efficiente ed efficace é sempre opportuno valutare la possibilità di esperire procedimenti alternativi ai procedimenti avanti l'autorità giudiziaria, che possano consentire una più veloce e snella soluzione della controversia.

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