DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA E RESPONSABILITÀ PER AVER RIPORTATO LE AFFERMAZIONI DI TERZI



L'art. 595 c.p. punisce del delitto di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. Il reato è aggravato quando l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato oppure recata con un mezzo di grande diffusione come la stampa, la pubblicità, un atto pubblico.


Tale delitto incontra però alcuni limiti, posti al fine di tutelare altri diritti anche costituzionalmente garantiti, come il diritto di cronaca, di critica giornalistica e, più in generale, la pluralità di opinioni che connota una società democratica.


In particolare, è il diritto di cronaca, tutelato dall'art. 21 della Costituzione italiana, a dover essere bilanciato con il diritto alla tutela della reputazione altrui.


Già con la sentenza n. 5259/1994 la Corte di Cassazione ha affermato che il diritto di cronaca possa essere limitato, al fine di tutelare l’onore e l’altrui reputazione, solo in presenza di tre precise condizioni. I limiti sono quello della verità della notizia (limite della veridicità), dell'interesse pubblico alla conoscenza della notizia (limite della pertinenza) e della correttezza formale nell'esposizione della notizia (limite della continenza).


Il diritto di cronaca, dunque, potrà prevalere sull’altrui reputazione ed onore solo in presenza di questi tre fondamentali elementi, che devono essere rispettati.


Più recentemente, anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è pronunciata in tema di bilanciamento tra questi due diritti.


L'art. 10 della CEDU tutela, infatti, la libertà di comunicare e ricevere informazioni. Tale libertà può essere limitata solo in presenza di restrizioni previste precisamente dalla legge e che siano poste a tutela della sicurezza nazionale, dell'integrità territoriale o dell'ordine pubblico.


Il caso particolare deciso dalla Corte EDU nel 2020 (Ricorso n. 59347/2011) aveva visto un giornalista italiano condannato per aver riportato delle dichiarazioni diffamatorie di soggetti terzi.


La Corte EDU ha però affermato che il giornalista che riporta le dichiarazioni di soggetti terzi non può essere punito qualora abbia agito nel rispetto delle regole professionali e verificando la credibile versione dei fatti.


Soprattutto, il diritto di cui all'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non può essere limitato quando la notizia riportata attraverso le dichiarazioni dei soggetti terzi sia di interesse generale per la collettività.


Pertanto, verificato che il tono e le espressioni nonché il contenuto dell'articolo non fosse diffamatorio, il giornalista non poteva essere punito per diffamazione.


Il diritto di cronaca, dunque, può essere limitato solo in presenza di concrete circostanze e necessità di tutela generale e dell'ordine, della sicurezza e della salute pubblica.
In ogni altro caso, l'articolo dovrà rispettare i limiti di tutela alla reputazione ed alla dignità altrui, non sconfinando nella diffamazione.

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