Decreto legislativo 30 Giugno 2022 n.15



DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N. 105

INTRODUZIONE

Il D.lgs. 30 giugno 2022 n. 105 ha introdotto alcune novità in materia di congedo parentale al fine di consentire ai genitori di raggiungere un equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare. 

Pertanto, vediamo insieme cos’è cambiato per i congedi parentali con il Decreto Legislativo n. 105 del 30 giugno 2022. 

TESTO 

Il suddetto Decreto, entrato in vigore il 13 agosto 2022, mira al raggiungimento della parità di genere in ambito lavorativo e familiare, nonché alla realizzazione di una condivisione della responsabilità di cura tra donne e uomini.

Nello specifico, per i neo padri è stato introdotto il congedo di paternità obbligatorio, di cui essi, in qualità di lavoratori dipendenti, potranno usufruire, anche in via non continuativa, per un periodo di 10 giorni lavorativi (esteso a 20 giorni lavorativi nel caso di parto plurimo), non frazionabili ad ore, nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, sia in caso di nascita sia in caso di morte perinatale del figlio.

La fruizione di tale diritto, il quale può essere esercitato anche contestualmente al congedo di maternità della madre lavoratrice, è subordinata alla trasmissione da parte del padre al datore di lavoro di una comunicazione scritta con l’indicazione dei giorni in cui usufruire del congedo di paternità, i quali, in alternativa, potranno essere comunicati mediante il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

L’assenza dal lavoro obbligatoria dovrà essere retribuita al 100% e ne potranno usufruire, naturalmente, altresì i padri affidatari e adottivi.

Ulteriori novità sono state apportate ai congedi parentali facoltativi mediante l’allungamento della durata dell’astensione dall’attività lavorativa, nonché dell’età del bambino. Nello specifico, la durata del congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30% della retribuzione si estende da 6 a 9 mesi, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili da entrambi i genitori.

Inoltre, viene estesa da 10 a 11 mesi la durata del congedo parentale spettante al genitore solo e viene estesa da 6 a 12 anni l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire dell’astensione facoltativa, indennizzata nella misura del 30% della retribuzione.

Da ultimo, il testo del Decreto Legislativo 30 giugno 2022 n. 105 specifica che i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

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