DANNO DA MANCATO RICONOSCIMENTO DEL RAPPORTO DI FILIAZIONE



Non è raro che si rivolgano ad un legale, figli naturali non riconosciuti dai genitori biologici.


Per comprendere le conseguenze che il mancato riconoscimento può comportare, bisogna anzitutto premettere che il codice civile distingue tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio, a seguito della riforma del diritto di famiglia avvenuta con la legge n. 219 del 10 dicembre 2019.


Per i figli nati nel matrimonio si fa riferimento a due presunzioni: la presunzione di paternità (art. 231 c.p.), per cui il marito è padre del figlio nato o concepito durante il matrimonio; la presunzione di concepimento (art. 232 c.p.), per cui si presume nato nel matrimonio il figlio nato entro 10 mesi dallo scioglimento o dalla cessazione o dall’annullamento del matrimonio.


Per i figli nati fuori dal matrimonio, invece, non si fa luogo ad alcuna presunzione, per cui essi devono essere riconosciuti a norma dell’art. 250 c.p. Il riconoscimento può avvenire con diversi tipi di atti: atto di nascita, dichiarazione posteriore alla nascita (ovvero, addirittura dichiarazione successiva al mero concepimento, ma da sola parte della madre), atto pubblico, o testamento. Il riconoscimento del genitore produce effetti nei confronti dei genitori di fatto, nonché dei parenti del genitore che ha provveduto al riconoscimento.


Il riconoscimento non è, dunque, un’azione giudiziaria bensì una mera dichiarazione da parte di uno dei due genitori, la quale è soggetto al consenso dell’altro genitore che abbia già riconosciuto il figlio (quando il figlio abbia meno di 14 anni) oppure all’accettazione da parte del figlio stesso (nel caso di figlio di età maggiore ai 14 anni). Il riconoscimento, infatti, non è una delle cd. cinque azioni di stato, che permettono al genitore o figlio di chiedere al giudice di dichiarare e di far venire meno lo stato di figlio.


Ad ogni modo, qualora avvenga il riconoscimento dello stato di figlio, il genitore ed il figlio saranno tenuti a rispettare lo statuto del figlio, il quale esprime i diritti ed i doveri dei figli (art. 315 bis c.c.). Secondo la giurisprudenza della Cassazione, infatti, tutti questi diritti e doveri non sorgono al momento del riconoscimento, bensì esistono per il solo fatto di aver generato il figlio e, dunque, retroagiscono fin dal momento della nascita il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass. n. 9059/2017).


Riconosciuto il rapporto di filiazione sorgerà, dunque, in capo al genitore anche l’obbligo al mantenimento del figlio.


Altresì, la giurisprudenza ammette che a favore del figlio possa riconoscersi il risarcimento dovuto al mancato riconoscimento il quale ha comportato la mancanza di sostegno materiale e morale del genitore durante la crescita del figlio. Si tratta di danno non patrimoniale che deve essere quantificato utilizzando come parametro le tabelle per il risarcimento del danno derivante dalla morte di un familiare. La quantificazione, dunque, sarà molto elevata.


Tuttavia, preme ribadire che è opportuno provvedere alla disamina della fattispecie concreta per valutare le possibili ipotesi da percorrere nel caso concreto. Ogni situazione, infatti, è a sé stante e diversa dalle altre ed è opportuno valutare quali possono essere le diverse ipotesi per ciascuna, soprattutto, in presenza di situazioni familiari così delicate e particolari.


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