DANNO CAUSATO DA FAUNA SELVATICA: RISPONDE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di responsabilità per il danno causato da animali selvatici (Cass. n. 7969/2020), ribaltando il precedente consolidato orientamento secondo il quale riteneva non risarcibile questo tipo di danno.
Ai sensi dell’art. 2052 c.c., infatti, il proprietario di un animale ovvero colui che se ne serve è responsabile dei danni cagionati da questo. La responsabilità è di tipo oggettivo, indipendentemente cioè dal fatto che l’animale fosse sotto la custodia del soggetto ovvero che fosse smarrito o fuggito.
Per liberarsi dalla responsabilità a suo carico, il soggetto dovrà provare che il danno è avvenuto per caso fortuito.
Dunque, secondo un orientamento giurisprudenziale già definito, la responsabilità per il danno causato dall’animale selvatico era imputabile ai sensi dell’art. 2052 c.c. all’ente pubblico titolare delle funzioni di controllo e gestione in quell’area.
La giurisprudenza equipara, cioè, l’ente pubblico a cui è demandata la cura e la gestione dell’area al proprietario che è responsabile dei danni causati dal proprio animale, anche quando questo sia sfuggito o smarrito.
In tal senso si è espressa anche la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 7969/2020, confermando l’orientamento e definendolo puntualmente nei suoi confini.
In particolare la sentenza fa riferimento alla fauna selvatica e agli animali che appartengono alle specie protette e che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato.
La responsabilità é imputabile alla Regione ai sensi dell’art. 2052 c.c., in qualità di ente con funzione normativa, amministrativa di programmazione e coordinamento nonché di controllo delle attività eventualmente svolte.
La Regione avrà poi diritto di rivalersi, eventualmente, nei confronti dell’ente pubblico da lei delegato a porre in essere in concreto le misure di controllo ed impedire il verificarsi di tali incidenti.
Pertanto, qualora un animale selvatico danneggi un bene oppure causi un incidente, sarà necessario verificare l’ente preposto alla cura e gestione dell’area nel quale la lesione è avvenuta per poter agire nei suoi confronti per il risarcimento.
Ad ogni modo, l’ente pubblico potrà sempre difendersi dando prova del caso fortuito e, dunque, escludendo la propria responsabilità a risarcire il danno causato.

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