COVID-19: LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI



Al fine di contrastare la grave pandemia che sta colpendo tutti i Paesi del mondo, alcuni tecnici hanno proposto delle misure di geo-localizzazione, tracciamento e raccolta dei dati personali e sanitari.


Il mondo del diritto si é, dunque, interrogato sulla legittimità di tali misure e sulla possibilità di adottarle, anche in ossequio alle disposizioni del Regolamento Europeo n. 679/2016 (cd. GDPR) per la protezione dei dati personali.

Se il bilanciamento tra la tutela della salute pubblica e la libertà di movimento é stato risolto nel senso di ritenere preminente il diritto alla salute e, dunque, limitare le libertà di movimento, quello tra salute pubblica e dati personali, sensibili, é ancora discusso.


Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ed il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) nutrono, infatti, dei dubbi sull'efficacia e sulla necessità di procedere con le raccolte di dati particolarmente sensibili che riguardano la salute dei privati.

Il rischio sarebbe quello di procedere su larghissima scala alla collezione di migliaia di dati relativi alla salute dei singoli ma poi di avere un sistema di cura e monitoraggio a distanza poco fruibile, ed in concreto poco attuabile.


La raccolta dei dati personali risulterebbe sproporzionata rispetto alle finalità raggiunte.

Nel bilanciamento tra diritti, anche e soprattutto in situazioni di emergenza, devono sempre essere rispettati i principi di  proporzionalità, necessità ed adeguatezza delle misure adottate e delle limitazioni alle libertà che tali misure comportano.

Nonostante i Garanti statali ed europei che vigilano sul trattamento dei dati sensibili siano dubbiosi sull'adozione di misure di geo-localizzazione o di raccolta massiccia di dati altamente sensibili, il GDPR del 2016 già prevedeva l'eventuale verificarsi di situazioni emergenziali, anche causate dall'evoluzione di epidemie o di altre emergenze umanitarie.


In particolare, il Considerando n. 46 del GDPR ammette la liceità dei trattamenti dati proprio in situazioni di emergenza dovute a catastrofi naturali, umane, nonché ad epidemie.

L'art. 91 GDPR, allo stesso modo, dispone il trattamento dei dati sia possibile per motivi di interesse pubblico legati alla sanità, all'assistenza sanitaria, dei medicinali e dei dispositivi medici, nonché per tutelare un interesse vitale di una persona fisica, nel caso questa si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.


Dunque, qualora venissero adottati questi sistemi di raccolte dati e di geo-localizzazione, dovrebbero comunque essere rispettate le garanzie previste dalle normative in materia di protezione dei dati, nonché il bilanciamento tra tutela della salute pubblica e diritto alla riservatezza dovrà rispettare i principi di adeguatezza, necessità e proporzionalità delle misure adottate.

 

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