COVID-19: I PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN VIGORE



Sono molti i provvedimenti adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria che sta colpendo la Nazione, causata dell'epidemia di CoVid-19 (anche detto Coronavirus).

Le misure adottate sono molte in quanto la situazione evolve velocemente e richiede una pronta risposta, la quale é stata inizialmente più tenue per poi divenire molto più rigida.

Com'é noto, infatti, i primi provvedimenti limitavano solo blandamente alcune attività quotidiane, ma i successivi atti governativi sono stati costretti a sospendere alcune libertà fondamentali nel bilanciamento con il fondamentale diritto alla salute pubblica.

Ad oggi, il decreto legge n. 19/2020 adottato in data 25 marzo 2020,  riordina tutti i provvedimenti precedentemente adottati.

Di seguito si propone un breve riassunto schematico delle misure previste dal decreto legge per contrastare la diffusione del virus (limitazioni delle libertà, sospensioni delle attività ludiche, ricreative e sportive, limitazioni all'esercizio di alcune attività produttive), nonché la possibilità per Regioni e Comuni di adottare misure più stringenti.

Misure per contrastare la diffusione del Covid-19

Il decreto legge permette di adottare alcune misure misure al fine di contrastare la diffusione del virus per periodi predeterminati, di durata non superiore a trenta giorni, ma reiterabili e modificabili fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato per il 31 luglio 2020

Le misure adottate  con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati in data 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 sono attualmente ancora vigenti e prevedono le seguenti misure:

Limitazioni alla libertà di circolazione e spostamento

a. Limitazione della libertà di circolazione delle persone, salvo che per spostamenti limitati nel tempo e nello spazio e caratterizzati da esigenze lavorative, situazioni di necessità (per spostamenti all'interno del comune) o di urgenza (per spostamenti extra-comune), per motivi di salute oppure per altre specifiche ragioni

b. Limitazioni all'allontanamento o all'ingresso nei territori comunali, provinciali, regionali o nel territorio nazionale

c. Applicazione della misura della quarantena precauzionale a soggetti che hanno avuto contatti stretti con persone confermate positive o che rientrano da zone extra-nazionali

d. Divieto assoluto di allontanarsi dall'abitazione per le persone risultate positive

Chiusura di luoghi pubblici o parti al pubblico nonché sospensione di attività ludico-ricreative

a. Chiusura di strade urbane, parchi, aree gioco, giardini e altri spazi pubblici

b. Limitazione o divieto di riunioni ed assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico

c. Limitazione o sospensione di manifestazioni, eventi, riunioni, pubbliche e private, di carattere culturale, ludico, sportivo , ricreativo e religioso

d. Sospensione delle cerimonie civili e religiose. Limitazione all'ingresso nei luoghi di culto

e. Chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, discoteche, sale giochi, centri culturali, sociali e ricreativi ed altri luoghi assimilabili di aggregazione

f. Sospensione di congressi, consegni e riunioni, salvo siano svolti a distanza

g. Limitazione o sospensione eventi e competizioni sportive, con la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, piscine

h. Limitazione o sospensione delle attività ludico, ricreative e sportive all'aperto e nei luoghi aperti al pubblico

i. Possibilità per le autorità statali e regionali di limitare, ridurre, sospendere o sopprimere i servizi di trasporto di persone e merci, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale

l. Sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, delle attività delle scuole di ogni ordine e grado, degli istituti di formazione superiore e dei corsi professionali. Sospensione dei viaggi d'istruzione e delle visite didattiche

m. Limitazione o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura

Sospensione delle attività produttive commerciali ed industriali

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, sono state modificate le attività produttive industriali e commerciali che non sono sospese ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 marzo 2020. Il Decreto del Ministro dello Sviluppo modifica, dunque, la lunga lista di attività indicate all'allegato 1 (consultabile nel sito ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/26/20A01877/sg)

a.  Limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici pubblici, salvo le attività indifferibili

b. Limitazione e sospensione delle procedure concorsuali e selettive

c. Limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezioni dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità

d. Limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti, compresi bar e ristoranti

e. Limitazione o  sospensione  di  altre  attività  d'impresa  o professionali

Competenze delegate a Regioni e comuni

Il decreto n. 19/2020 permette alle Regioni di adottare misure ulteriormente restrittive nelle loro materie di competenza e senza incidere nelle attività produttive e di rilevanza economica strategica per il territorio nazionale.

Analogamente, i Sindaci possono adottare ordinanze contingibili ed urgenti che non siano in contrasto con le misure statali.

Con queste disposizioni si permette di adottare misure più mirate in alcune aree della Nazione, che possano incontrare meglio le esigenze di un singolo territorio.

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