COSA SUCCEDE QUANDO L’EREDE È UN SOGGETTO MINORENNE?



La legge dispone, all’art. 462 c.c., che siano capaci di succedere tutti coloro che sono nati, o addirittura anche solo concepiti, al momento dell’apertura della successione.


L’eredità verrà accettata o rifiutata dal minorenne solo per il tramite del suo rappresentante legale (generalmente, i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale).


Il minore, però, secondo la lettera dell’art. 471 c.c., non può accettare l’eredità puramente e semplicemente, ma deve accettarla con beneficio d’inventario.


L’accettazione con beneficio d’’inventario può essere richiesta da qualsiasi erede (artt. 484 c.c. e ss.) e permette di stilare un inventario del patrimonio ereditario completo sia delle poste attive che della passività.


L’erede che accetti con beneficio d’inventario potrà così rispondere dei debiti e delle altre passività solo nei limiti del patrimonio ereditario a lui pervenuto. In sostanza, l’erede non rischia di rispondere dei debiti del de cuius con beni propri. Il patrimonio ereditario ed il patrimonio personale dell‘erede rimarranno, così, separati l’uno dall’altro.


Il beneficio d’inventario - e la separazione dei due patrimoni - è l’unico modo che il minore ha per poter accettare l’eredità.


L’accettazione con beneficio del minorenne potrà però avvenire solo a seguito di autorizzazione del giudice tutelare.


Dunque, il legale rappresentate del minore quando ritenga che l’accettazione sia vantaggiosa per il minore stesso dovrà presentare richiesta al giudice tutelare, argomentando anche le ragioni per cui si ritiene che l’accettazione a favore del minore possa essere per lui vantaggiosa, supportate dall’inventario effettuato.


È necessario sempre l’intervento del giudice tutelare per superare la disposizione dell’art. 320, co. 3 c.c. che espressamente esclude dai poteri della rappresentanza genitoriale quello di accettare o rinunziare l’eredità.


I genitori potranno, dunque, procedere con accettazione o rinuncia di eredità solo per necessità ed utilità evidente del figlio e comunque solo dopo l’autorizzazione data dal giudice tutelare.

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