CONTRATTO DI CONVIVENZA



La legge 76/2016, oltre a istituire la nuova formazione sociale delle unioni civili fra persone dello stesso sesso, ha regolamentato i rapporti di convivenza cosiddetti “more uxorio”,  prima non compiutamente disciplinata.

Infatti, la legge (che consta un unico articolo e 69 commi), fornisce, al comma 36, una definizione di “conviventi di fatto”, ossia “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.”


Oltre a presupposti indicati al comma 36, è necessaria anche la sussistenza degli specifici requisiti ex c. 37, ossia la redazione di una dichiarazione anagrafica da parte dei conviventi, dichiarazione di cui all'art. 4 (definizione di famiglia anagrafica) e art. 13 c.1 lett b) – dichiarazione anagrafica da rendersi- del d.P.R. 223/1989; è quindi necessaria una specifica dichiarazione che attesti la sussistenza della famiglia anagrafica composta dai conviventi di fatto.

I commi da 37-67 disciplinano compiutamente i rapporti patrimoniali, diritti e doveri intercorrenti fra questi due soggetti di diritto: in particolare, al comma 50, il legislatore stabilisce che “i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”. Tale accordo, le sue modifiche e risoluzione devono, ex c. 51, “essere redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico”. 


La redazione di tale atto non è obbligatoria ai fini dell'istaurazione della convivenza, ma la sua risoluzione potrebbe far presupporre anche la risoluzione della convivenza stessa. Oltre alla risoluzione per accordo delle parti, l’atto viene meno anche per recesso unilaterale, celebrazione di un matrimonio o di una unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un'altra persona.

Il contratto può inoltre essere dichiarato nullo, per nullità insanabile, da chiunque vi abbia interesse, qualora sia concluso: in assenza dei requisiti fondamentali prescritti da legge, in presenza di vincolo matrimoniale, di unione civile o altro contratto di convivenza valido, qualora sia stato concluso da persona minore di età o interdetta o da persona condannata al delitto di cui all’art.88 del codice civile (condanna per omicidio tentato o consumato del coniuge dell’altra).


Il contenuto del contratto concerne: a) l’indicazione della residenza comune, b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno; c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, che può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le stesse formalità previste per la stipulazione del contratto stesso. Importante evidenziare che, essendo un contratto concernente la costituzione di una forma di nucleo familiare, eventuali termini o condizioni si avranno per non apposte.

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