CONTRATTI DI E-COMMERCE: DISCIPLINA E TUTELE LEGALI IN GENERALE



Nella vita quotidiana i consumatori e gli utenti utilizzano comunemente piattaforme ed applicazioni per l’acquisto di beni di consumo online. Il più delle volte, però il consumatore non è ben a conoscenza di quali diritti e quali tutela siano previste in suo favore quando si appresti a concludere una compra-vendita utilizzando questi strumenti.

Innanzitutto, devono essere dati al consumatore-potenziale acquirente tutte le informazioni essenziali ad individuare chiaramente il tipo di bene ed il suo prezzo (con obbligo di indicare, ad esempio, se si tratti di un’offerta, un concorso o un gioco promozionale), nonché quelle necessarie ad identificare il venditore. Oltre a queste informazioni generali, il consumatore dovrà anche essere messo a conoscenze delle informazioni cd. tecniche, che riguardano le modalità di conclusione del contratto e gli eventuali mezzi per le correzioni degli errori ostativi compiuti nell’inserimento dei dati.

Trattandosi di contratti conclusi mediante mezzo elettronico, il professionista dovrà comunicare in modo chiaro, evidente e facilmente leggibile quali mezzi di pagamento sono accettati e che il consumatore si impegna all’obbligo di pagamento. Il professionista dovrà, così, una volta ricevuto l’ordine, inviare ricevuta di conferma senza ritardo e sempre in via telematica.

Il consumatore ha anche diritto a che la merce acquistata con contratto a distanza gli sia consegnata senza ritardo, non oltre 30 giorni dalla conclusione del contratto, a pena che il consumatore sia legittimato a risolvere il contratto concluso e rimasto inadempiuto da parte del professionista.

Qualora il professionista abbia l’obbligo di spedire il bene, il rischio per il deterioramento o la perdita si trasferiranno in capo al consumatore solo al momento in cui egli (o un soggetto terzo designato dal consumatore) ricevano il possesso del bene. Tale tutela non si applica però quando il vettore per la spedizione del bene sia stato scelto dal consumatore stesso.

Il professionista, inoltre, non può addebitare al consumatore la commissione per il pagamento avvenuto mediante carta di credito e, nel caso siano dovute somme supplementari, il professionista dovrà chiedere esplicito consenso al consumatore. Qualora il consumatore non voglia dare proprio consenso, avrà diritto al rimborso di eventuali somme supplementari a lui prelevate.

Il professionista no0n potrà nemmeno adempiere all’obbligo di conclusione del contratto con una prestazione non previamente pattuita insieme al consumatore. Il consumatore può però dare proprio consenso preventivamente o successivamente alla prestazione diversa effettuata dal professionista.

Infine, il codice del consumo esonera il consumatore dall’obbligo di fornire qualsiasi corrispettivo nel caso di fornitura non richiesta di beni mobili ovvero di servizi (acqua, gas, elettricità, contenuti digitali o teleriscaldamento). Il consumatore in queste circostanze potrà altresì rimanere inerte di fronte alla fornitura non richiesta ed il suo silenzio non equivarrà ad un tacito consenso alla fornitura.

Dunque, quando un consumatore si appresti a concludere un contratto a distanza o online viene tutelato in maniera forte dalle disposizioni europee ed italiane. Oltre alle tutele date e sopra descritte, la protezione preminente viene data dall’ordinamento al consumatore con il diritto di recesso, del quale è opportuno parlare in separata sede più analiticamente.


Informazioni

Consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 23 del D.LGS 196/2003 *

Privacy Policy