COMMERCIO DI PRODOTTI CONTRAFFATTI E FALSI: QUANDO SCATTA IL REATO SANZIONATO DAL CODICE PENALE?



Non sempre la vendita di un prodotto falso, che emula l’originale riproducendo i marchi ed i segni distintivi di questo, costituisce reato.


L’ordinamento sanziona all’articolo 474 del codice penale il commercio di prodotti contraffatti, e cioè di oggetti in cui il marchio, l’etichetta o il sigillo originale sia stato falsificato o riprodotto senza le opportune autorizzazioni.


Questo reato che sembrerebbe posto a tutela della libera determinazione dell’acquirente bensì tutela la pubblica fede di un determinato prodotto. Il presupposto della disposizione dell’art.474 c.p. è, dunque, l’attività fraudolenta del soggetto il quale ha alterato o contraffatto il marchio, l’etichetta o il sigillo originale, anche per mezzo di semplice riutilizzo di un’etichetta o di un marchio su un prodotto non originale (così ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 6347/2014). La pubblica fede protetta dalla norma deve essere, quindi, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi, i quali sono atti ad individuare le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la loro corretta circolazione. Il reato sussiste qualora venga semplicemente accertato lo svolgimento del commercio con marchio contraffatto (in questo modo, la Cassazione nella sentenza n. 51698/2014).


La giurisprudenza è sempre stata unanime nel ritenere che un marchio contraffatto possa trarre in inganno il compratore solo quando “la provenienza prestigiosa del prodotto costituisce unico elemento qualificatore o comunque quello prevalente per determinare l’acquirente di media esperienza la volontà di acquistare il prodotto stesso” (Cassazione, sent. n. 2119/2000). Dunque, se sia evidente la scarsa qualità del prodotto ovvero il prezzo sia eccessivamente basso rispetto al comune prezzo di mercato l’acquirente di media esperienza può be intendere che il prodotto non provenga dalla ditta di cui reca il marchio e che, quindi, sia prodotto contraffatto o falso.


Come, infatti, continuano ad affermare gli arresti giurisprudenziali, la contraffazione grossolana non è soggetta a sanzione penale in quanto il falso é tale da escludere l’affidamento dell’acquirente e cioè non sia idoneo a trarlo in inganno.


Pertanto, qualora i beni siano stati contraffatti in modo talmente grossolano e palese da non essere idonei a trarre in inganno l’acquirente medio circa la loro provenienza prestigiosa, non si configurerà fattispecie penale e, dunque, non il colpevole non verrà nemmeno penalmente sanzionato.

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