COME SI QUANTIFICA LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO SUBITO A CAUSA DI UN SINISTRO?



La Corte di Cassazione a Sezioni unite con quattro pronunce diverse di maggio 2018 ha affermato che la quantificazione del risarcimento dovuto al soggetto leso deve tenere conto anche di eventuali ulteriori vantaggi che a lui posso derivare a causa del sinistro.


La Corte di Cassazione fa riferimento ad i casi in cui il danneggiato sia assicurato anche con polizza di danno ulteriore, e che, quindi, a lui sia dovuto il risarcimento dipendente dal fatto illecito accaduto ed anche l’indennizzo derivante da pensione di reversibilità a favore del coniuge della vittima (sentenza n. 12564 del 2018 Corte di Cassazione a Sezioni Unite), indennità assicurativa (sentenza n. 12565 del 2018 Corte di Cassazione a Sezioni Unite), da indennità INAIL (sentenza n. 12566 del 2018 Corte di Cassazione a Sezioni Unite), da indennità sociali assistenziali INPS (sentenza n. 12567 del 2018 Corte di Cassazione a Sezioni Unite).


In questo contesto opera il principio della compensatio lucri cum damno, il quale prevede che nel caso di danno provocato da fatto illecito, la liquidazione del risarcimento debba tenere conto anche degli eventuali vantaggi che sono derivati al soggetto in conseguenza dell’evento dannoso accaduto.

L’istituto della compensatio risponde innanzitutto ad una funzione meramente reintegratoria, ossia alla considerazione per cui il sinistro occorso non può immettere nel patrimonio del danneggiato un valore economico maggiore rispetto al pregiudizio subito.


La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, dunque, deciso con le quattro sentenze sopra menzionate che debbano essere detratte dal risarcimento gli indennizzi derivanti da reversibilità a favore del coniuge della vittima, indennità assicurativa da polizza danni stipulata, rendita Inail, indennità sociali Inps.

Secondo tale disposto, il risarcimento deve sì coprire tutto il danno cagionato ma non può mai oltrepassarlo. Il danno, pertanto, non può mai costituire fonte di arricchimento per la persona lesa, che invece deve trovarsi nella stessa posizione in cui si sarebbe trovata se non avesse subito il fatto illecito che l’ha colpita e danneggiata.


Pertanto, la liquidazione del danno dovrà tenere conto del risarcimento e dell’indennizzo, che insieme non devono superare i danni che il patrimonio del soggetto leso ha subito, in quanto il sinistro non può diventare fonte di lucro per chi lo subisce.

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