Come recuperare un credito che vanto dal mio debitore?



Fra i molti strumenti che la legge offre, vi è il vantaggioso e rapido strumento dell’ingiunzione di pagamento, altrimenti chiamato decreto ingiuntivo di pagamento.

Questo utile strumento è disciplinato dagli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile: è un procedimento avente natura esecutiva, quindi consente di ottenere più rapidamente un titolo esecutivo.


Cos’è un titolo esecutivo?

È un atto di natura giudiziaria in forza del quale in giudice consente rapidamente al ricorrente di ottenere un titolo esecutivo, ossia il pignoramento dei beni del creditore.

Il procedimento giudiziale volto a ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo è detto di cognizione sommaria, in quanto, dopo l’attivazione della procedura tramite proposizione del ricorso da parte dell’Avvocato, il procedimento procedere con celerità: il giudice, senza sentire la controparte in contradditorio senza procedere a un accertamento approfondito della questione dedotta, tranne che per la sussistenza di determinati requisiti, emetterà il decreto con cui ingiungerà al debitore di adempire.


Quali sono i requisiti necessari affinché venga emesso il decreto ingiuntivo?

È necessario:

1.  che il ricorrente sia titolare di un diritto di credito.

2.  e che abbia una prova scritta del credito vantato.


Inoltre, il credito di cui si ingiunge il pagamento deve consistere:

·  o una somma di denaro liquida ed esigibile.

·  o una determinata quantità di cose fungibili. 

·  ovvero la consegna di una cosa mobile determinata.

Il credito infatti deve presentare determinati requisiti per poter ricadere quale oggetto di ingiunzione, che sono:

  • liquido, ossia quantificata nel suo preciso ammontare.
  • esigibile, deve riguardare un credito il cui termine per l’adempimento risulti scaduto, di cui il creditore possa chiedere il pagamento.
  • certo, il creditore deve infine possedere prove circa l’esistenza del credito, nonché il suo diritto a ricevere la somma dovuta: tale prova deve presentarsi in forma scritta, quali polizze assicurative, scritture private, telegrammi, estratti autentici delle scritture contabili


Il ricorso per ingiunzione di pagamento

Data la complessità della materia, è sempre consigliabile farsi assistere da un avvocato per attivare la procedura di ingiunzione. Il ricorso infatti deve essere preceduto dal recapito di una lettera di diffida ad adempiere o di costituzione in mora, con le quali viene richiesto al debitore l’adempimento volontario della prestazione entro un certo termine.

Trascorso questo termine senza che sia avvenuto l’adempimento, l’avvocato procederà a depositare presso il tribunale competente ricorso per ingiunzione di pagamento, che dovrà necessariamente contenere l’esatta indicazione della natura e ammontare del debito, i dati anagrafici del ricorrente e del debitore ingiunto, le prove circa il mancato adempimento, assieme alle lettere di diffida o costituzione in mora.

Si individua il giudice competente a seconda del valore della causa: se esso non supererà i 5.000 euro, darà competente il giudice di pace, per cifre superiori il tribunale ordinario. Il foro competente è sempre quello del debitore, salvo determinati casi (ad esempio, il foro esclusivo del consumatore).

Se il giudice accoglie il ricorso, ingiunge al debitore di pagare la somma o consegnare la quantità di beni richiesti entro il termine di 40 giorni. Il decreto può essere provvisoriamente esecutivo, ossia il giudice ingiunge il pagamento immediato del debito, cioè entro 10 giorni dalla notifica titolo esecutivo e del precetto, quando il debito è fondato su determinati titoli: cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato: la provvisoria esecuzione va espressamente richiesta dal ricorrente.


La notificazione del decreto ingiuntivo

Il giudice emette il decreto inaudita altera parte, senza sentire le ragioni del debitore: l’ingiunto viene a conoscenza dell’emissione di un decreto nei suoi confronti solo tramite la notificazione dell’ufficiale giudiziario. A tal proposito, fra decreto non immediatamente esecutivo e immediatamente esecutivo vi è una sostanziale differenza: in entrambi i casi la notifica va effettuato entro 60 giorni dal deposito del decreto da parte del giudice in cancelleria; ma, nel caso del decreto immediatamente eseguibile, esso costituisce un titolo valido per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, per cui il creditore può notificare immediatamente al debitore ingiunto il decreto munito di formula esecutiva, unitamente al precetto. Decorsi 90 giorni, oltre ai 10 previsti per l’adempimento, senza che il debitore abbia adempiuto, può procedersi con l’esecuzione forzata.

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