Codice del consumo



Il D.lgs 170/2021 ha modificato il capo I del TIT III della parte IV del codice del consumo, in particolare gli artt. da 128 a 135 del Codice del Consumo, che sono stati completamente novellati, inoltre, sono stati inseriti ulteriori articoli, dal 135 bis al 135 septies.

Nella parte quarta (art. 102 ss) il codice disciplina le garanzie per la sicurezza dei prodotti, affinché il suo utilizzo non metta a repentaglio la salute dell’utilizzatore, e qualifica i rischi come minimo o come grave; specifica gli obblighi a cui è tenuto il produttore, ossia di immettere sul mercato solo prodotti dal rischio minimo e tollerabile, e i compiti di controllo dell’autorità garante. 

Sono gli artt. da 128 a 135 a essere stati notevolmente modificati: ossia la parte relativa alla garanzia di conformità dei beni acquistati, che siano quindi conformi, corrispondenti alle caratteristiche contrattuali, frutto di una trasparente descrizione da parte dei venditori. 

L’art. 128 amplia la platea dei beni oggetto di garanzia di conformità alla lettera e): sono sempre oggetto di tutela i beni mobili, materiali, anche da assemblare. I beni oggetti di tutela sono anche l’acqua , il gas e l’energia elettrica, quando sono confezionati per la vendita in volume determinato o quantità determinata. Aggiunge l’energia elettrica. Al numero 3 vengono ricompresi gli animali vivi. Ma l’enorme novità sta nel n. 2 dell’art. 128: ricomprende i beni con elementi digitali, ossia qualsiasi bene mobile che incorpori o sia interconnesso con un contenuto digitale o servizio digitale, in modo tale che la mancanza di questo impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene. 

Importante è la nuova definizione di contratto di vendita, con riferimento a questa fattispecie : qualsiasi contratto in base al quale il venditore trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà dei beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagare il prezzo; a tal fine si ritine che i contratti di vendita siano equiparati alla permuta, alla somministrazione, all’appalto, al contratti d’opera e ai contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. (c. 1 e 2 lett.a))

Cambia poi a questi fini la definizione di venditore: c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, anche tramite altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, utilizza i contratti di cui al comma 1, primo periodo, ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e quale controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali; e quella di produttore: d) produttore: il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;

L’art. 129, offre la definizione di conformità, e sancisce obblighi più rigorosi per il venditore, di cui al comma 2 e 3, e definisce i requisiti soggettivi e oggettivi di conformità : 

2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti: a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantita' e alla qualita' contrattuali e possedere la funzionalita', la compatibilita', l'interoperabilita' e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita; b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al piu' tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato; c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita; e d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita. 

3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformita', per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti: a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore; b) ove pertinente, possedere la qualita' e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto; c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e, d) essere della quantita' e possedere le qualita' e altre caratteristiche, anche in termini di durabilita', funzionalita', compatibilita' e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicita' o nell'etichetta.

Art. 130 (Obblighi del venditore e condotta del consumatore). – 

1. […]

2. Nel caso di beni con elementi digitali, il venditore e' obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformita' di tali beni, e a fornirglieli, nel periodo di tempo: a) che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalita' dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se il contratto di vendita prevede un unico atto di fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale; oppure b) indicato all'articolo 133, commi 2 o 3, a seconda dei casi, se il contratto di vendita prevede una fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un periodo di tempo. 

3. Se il consumatore non installa entro un congruo termine gli aggiornamenti forniti a norma del comma 2, il venditore non e' responsabile per qualsiasi difetto di conformita' derivante unicamente dalla mancanza dell'aggiornamento pertinente, a condizione che: a) il venditore abbia informato il consumatore della disponibilita' dell'aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e b) la mancata, o errata, installazione dell'aggiornamento da parte del consumatore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dal venditore al consumatore

Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene  che si manifesta nei due anni. La conformità è simile a quella del 1497 cc, ove il compratore ha diritto alla risoluzione se il bene non presenta le qualità essenziali richieste.

Art. 133 (Responsabilita' del venditore). – 

1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento. Fermo quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali. 

I difetti di conformità del bene vanno valutati con la massima attenzione per capire a quali differenti rimedi ricorrere:

Art. 135-bis (Rimedi). – 

1. In caso di difetto di conformita' del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformita', o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi.

2. Ai fini del ripristino della conformita' del bene, il consumatore puo' scegliere tra riparazione e sostituzione, purche' il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, delle seguenti: a) il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformita'; b) l'entita' del difetto di conformita'; e c) la possibilita' di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore. 

3. Il venditore puo' rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, comprese quelle di cui al comma 2, lettere a) e b). 

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