Che tipo di tutela esiste per gli acquirenti di immobili già costruiti?



Ai sensi dell'art. 1669 del codice civile l'appaltatore è responsabile per vizi del suolo o per difetto del bene immobile costruito, quando entro 10 anni dalla sua costruzione l'edificio si sia rovinato in tutto o in parte oppure abbia presentato pericolo di rovina o gravi difetti L'appaltatore sarà quindi responsabile per vizio del suolo o difetto della costruzione, quando si verifichi, entro i 10 anni dalla costruzione, la rovina totale o parziale dell'immobile oppure l'immobile presenti gravi difetti oppure sussista pericolo di rovina. Il committente è tenuto a denunziare il vizio entro un anno dalla scoperta.


Questa responsabilità che vincola l'appaltatore non è derogabile ed è ditipo extracontrattuale, cioè trascende dal tipo di rapporto negoziale in base al quale l'immobile è arrivato in proprietà ad un soggetto diverso dal costruttore. L'appaltatore è pertanto responsabile quando egli abbia costruito il nuovo edificio interamente o solo nuova autonoma parte di esso.


Lo stesso tipo di tutela è prevista anche per l'acquirente che, con contratto di compravendita immobiliare, quando abbia acquistato immobile nuovo dal venditore che sia anche costruttore oppure dal venditore che abbia mantenuto un potere di indirizzo nei confronti di terzi che abbiano realizzato l'opera.

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