Cancellazione dei voli aereo e scioperi. Come tutelarsi?



I cittadini dei Paesi membri dell’Unione Europea godono di garanzie e diritti rafforzati rispetto a quelli previsti dalle convenzioni internazionali in materia di trasporto aereo, per passeggeri, in voli di linea.

La normativa quadro di riferimento nella materia in questione è il Regolamento CE n. 261/2004.

La consolidata giurisprudenza in merito, inizialmente escludeva ‘a priori’ ogni risarcimento in caso di sciopero, ma tale orientamento di recentemente ha ceduto il passo ad un cambiamento di prospettiva, finalizzato al rafforzamento della tutela del contraente debole.

Pertanto, sia sul piano del diritto comunitario che nazionale italiano, è emersa la possibilità di non escludere ‘de plano’ il risarcimento danni per l’annullamento di un volo aereo a causa dell’indizione di uno sciopero del personale di volo, ma di valutare caso per caso, le tutele applicabili al caso concreto.

Tale nuovo orientamento è nato alla luce del principio secondo cui lo sciopero pur essendo un diritto dei lavoratori, dev’essere esercitato in modo da arrecare il minor disagio possibile in capo ai privati cittadini, i quali, pur in presenza di sciopero del personale di bordo, devono aver garantito il servizio pubblico essenziale.

Sulla scia interpretativa segnata dalla Corte di Giustizia UE, v. sent. C-195/17 e C-197/17, si è ribadito il concetto, secondo cui anche nel caso di sciopero deve essere assicurata una adeguata riprotezione del passeggero, che deve consistere nell’essere idoneamente reindirizzati ad un volo alternativo nell’arco della stessa giornata e possibilmente a distanza di poche ore da quello annullato, anche con diverso vettore appartenente, ad esempio, a compagnie partner del vettore principale.

Viceversa, in assenza di voli alternativi idonei a soddisfare le esigenze del passeggero, il vettore dovrà provvedere al rimborso del biglietto.Per poter essere esenti da responsabilità, le compagnie aeree dovranno in ogni modo dimostrare che l’annullamento del volo sia dovuto a circostanze imprevedibili ed eccezionali ( forza maggiore), nonché, di aver messo sul campo ogni mezzo idoneo ad evitare l’annullamento o il ritardo del volo e di aver fornito adeguata assistenza.

Preme infine sottolineare che lo sciopero selvaggio, ossia quella tipologia di sciopero esercitata con modalità non rispettose della regolamentazione in materia, potrebbe essere fonte di responsabilità per la Compagnia che, alla presenza di dette condizioni, potrebbe essere chiamata a risarcire i danni ai passeggeri ivi compresa la compensazione a causa dell’annullamento del volo.

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