BULLISMO: CHE REATO CONFIGURA SECONDO L’ORDINAMENTO



Molto spesso si sente parlare di bullismo ma secondo l’ordinamento penale non esiste un vero e proprio reato che punisca queste condotte.
Le condotte di bullismo, infatti, possono essere molto varie e diversificate.
Alcune volte prendono la forma di ingiurie o diffamazione, altre volte di lesioni o percosse, altre volte ancora potrebbero configurare addirittura il delitto di atti persecutori o di molestie e minacce.
Ad esempio con sentenza n. 28623/2017 la Cassazione aveva riconosciuto colpevoli del delitto di atti persecutori alcuni compagni che per anni avevano percosso e preso di mira un ragazzo a scuola, tanto da costringerlo a lasciare l’istituto scolastico e trasferirsi.
Anche per tale motivo non appare, al momento, necessario introdurre nel codice penale una norma specifica che possa colpire il bullismo tout court, cioè non si rinviene ora la necessità di disciplinare una condotta potenzialmente idonea ad essere integrata con molteplici azioni o omissioni.

Ogni volta, verificata la situazione concreta, il bullo potrà essere punito secondo la disposizione penale violata, già normativamente prevista dal codice penale.
Molto importante è poi ricordare anche che il bullo non agisce da solo ma che, generalmente, si va supportare o aiutare da altri soggetti.
Sarà, dunque, necessario verificare il tipo di supporto ed aiuto che le altre persone hanno fornito all’autore materiale del reato per valutare a che titolo rispondono del reato commesso. Si deve ricordare, infatti, che secondo l’ordinamento, indipendentemente dal tipo di contributo fornito, il concorrente risponde sempre del reato che ha aiutato a compiere.
Alcune recenti pronunce di Cassazione si sono poi soffermate sui comportamenti violenti che la vittima di bullismo può porre in essere come conseguenza delle ripetute condizioni vittimizzanti a cui è esposto. Per tale ragione la Cassazione n. 22541/2019 ha ritenuto che l’ordinamento debba dimostrarsi sensibile verso chi reagisca violentemente ed in maniera aggressiva alle continue sollecitazioni negative da parte di altri. In particolare si trattava del pugno sferrato nei confronti di colui che poneva in essere continui fenomeni bullizzanti nei confronti dell’aggressore).
In tal modo non si intende certo giustificare, e non punire, l’autore della condotta violenta, bensì considerare la reazione meno grave proprio in quanto conseguenza di altre condotte aggressive e vittimizzanti.
Dunque, anche in questo caso, sarà opportuno valutare la situazione concreta ed analizzarla al fine di valutare quali reati la condotta bullizzante possa aver integrato.

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