AZIONE DI CLASSE: il requisito dell’interesse collettivo



L’azione di classe è da molto tempo oggetto di discussione all’interno del nostro ordinamento in quanto strumento utilissimo a proteggere gli interessi ed i diritti di una categoria ampia di soggetti, lesi molto spesso da iniziative economico-imprenditoriali di grandi aziende e multinazionali.

L’azione di classe è, infatti, disciplinata in Italia nel codice del consumo (art. 140 bis cod. cons) e permette agli individui che possiedono diritti e tutele omogenee (dello stesso tipo) di far valere con un unico procedimento i loro interessi lesi dallo stesso soggetto. Per agire in giudizio è necessario che ci sia un atto di adesione all’azione di classe: solo con l’atto di adesione gli effetti (positivi e negativi) della sentenza che chiude il giudizio instaurato potranno valere nei confronti dei singoli individui. Questa è la scelta operata dal legislatore nazionale, il quale ha deciso di discostarsi dalle norme che regolano l’azione di classe statunitense, la quale è ritenuta baluardo in materia posto che negli U.S.A. il diritto del consumo è diritto antico e molto sviluppato.


Il diritto americano si basa però sul cosiddetto sistema di opt-out secondo cui la sentenza, sia favorevole che sfavorevole, avrà effetto nei confronti di tutti gli appartenenti a quella classe, salvo verso coloro che espressamente hanno deciso di esserne esclusi. Il sistema italiano, invece, prevede il sistema di opt-in secondo il quale la sentenza del giudice avrà effetto solo nei confronti di coloro che espressamente decidono di aderire all’azione di classe.

Su questa considerazione, la corte di Cassazione ha sempre affermato che l’azione di classe debba tutelare un interesse collettivo (Cassazione a Sezioni Unite n. 2610/2017), che non dev’essere confuso con l’interesso o il diritto individuale di un singolo potenzialmente estensibile ad una più vasta platea di soggetti. Sulla scorta di questo principio, la Corte di Cassazione il 23 ottobre 2018 (sentenza n. 26725/2018) ha dichiarato inammissibile l’azione di classe esercitata dal Codacons per il risarcimento del danno subito da una bambina che ricoverata al reparto neonatale é venuta in contatto con un’infermiera affetta da tubercolosi, il che l’ha costretta a sottoporsi e estenuanti trattamenti di profilassi. Secondo il Codacons gli interessi lesi colpivano più di 1.000 soggetti e cioè tutti i bambini entrati in contatto con l’infermiera infetta.

La Corte di Cassazione ha però ritenuto che quello esercitato dal Codacons non fosse un interesse collettivo omogeneo tutelabile con un’azione di classe, bensì che fosse un interesse collettivo in quanto le voci di danno proposte facevano tutte riferimento ad un unico soggetto e non ledevano invece un più generale diritto alla salute.


Dunque, qualora si intenda agire a tutela di interessi collettivi è innanzitutto necessario verificare, meglio che sussistano i presupposti per l’azione collettiva e accertarsi che gli interessi lesi siano riconducibili ad una più ampia categoria di soggetti e che non siano invece diritti propri di un singolo. 

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