Avvelenamento di acque e di sostanze alimentari



L’ambiente, tutelato dalla Costituzione dall’art. 9, è considerato bene giuridico di rango costituzionale: riceve quindi molteplice tutela da parte dell’ordinamento giuridico. Iniziamo oggi una disamina di alcuni dei cosiddetti “reati ambientali”, punitivi di condotte lesive di questo importantissimo bene giuridico. Tali fattispecie sono, per la maggior parte, novellate all’interno del Titolo VI del Codice penale, fra i delitti contro l’incolumità pubblica.


Art. 439- Avvelenamento di acque e di sostanze alimentari

Chiunque avvelenaacquesostanze destinate alla alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; […]


Il delitto è punibile anche nella forma colposa ex art. 452 c.p.: 

Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;

2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;

3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.


La ratio legis è la tutela della salute pubblica dall’avvelenamento di acque o sostanze destinate all’alimentazione ed al consumo umano.

Tale reato è infatti configurato come un delitto contro l’incolumità pubblica, ed è punita la condotta che si rivolga contro un numero indeterminato di persone.

L’immissione delle sostanze inquinanti deve essere in quantità e qualità tali da determinare un pericolo nocivo per la salute: detta pericolosità deve essere scientificamente accertata da indagini, che dimostrino il nesso eziologico fra sostanza e danno alla salute. Non è sufficiente il superamento dei limiti precauzionali tabellari indicativi di quantità di sostanze.


Le ricostruzioni giurisprudenziali più note e recenti individuano l’avvelenamento sulla base di due criteri:

1.  Qualitativo: per cui la condotta deve consistere nell’immissione nelle acque di sostanze tossiche per l’uomo

2.  Quantitativo: per cui tali sostanze devono essere effettivamente idonee per quantità, modalità e concentrazione, a produrre un concreto pericolo per gli eventuali consumatori.

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