È ILLECITO L’UTILIZZO DEL MARCHIO ALTRUI DA PARTE DELL’INFLUECER



Nell’epoca di internet e dei nuovi metodi per la commercializzazione di prodotti online, anche il diritto deve evolversi e saper rispondere alle nuove fattispecie che si creano.

È quello che è successo in merito alla vicenda che ha coinvolto un noto influencer, designer di calzature, e una nota casa automobilistica, sulla quale si è dovuto pronunciare il Tribunale di Genova.

L’infuencer aveva infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram la sua ultima creazione, appoggiata al cofano di un’autovettura il cui marchio era ben in vista.


A questa prima foto ne seguivano altre, assieme anche a video che accostavano sempre il paio di scarpe all’autovettura, il cui marchio era posto in bella vista assieme anche ad alcune modelle in abiti succinti e atteggiamenti provocanti.

Il marchio automobilistico aveva, dapprima diffidato l’influencer dal rimuovere i contenuti postati sul social network, intimandolo a non associare il proprio marchio di calzature con il noto brand di automobili. Successivamente, vane le diffide ed i solleciti, aveva citato in giudizio l’influencer.

A seguito di ricorso cautelare definito con provvedimento sfavorevole ed impugnato, il noto marchio di automobili è ricorso al Tribunale di Genova il quale si espresso in senso a lui favorevole, condannando l’influencer (ordinanza n. 15949/2020).

Il Tribunale di Genova ha infatti riconosciuto che la condotta costituisce illecito ai sensi del codice della proprietà industriale (art. 20 cpi) e ai sensi del Regolamento Europeo sul Marchio (art. 9 RMUE).


In particolare, l’illecito nel caso di specie era caratterizzato dal fatto che i post avevano finalità commerciale. Ciò si ricava dalla didascalia che accompagnava le foto ed i video delle nuove calzature, nonché dal link affiliato (“swipe up”) con cui venivano mostrate nel social network.

Lo stesso contesto di pubblicazione (il profilo esclusivamente commerciale dell’influencer che promuove il brand di cui è amministratore) richiamavo l’utilizzo illecito del marchio automobilistico al fine di promuovere l’acquisto e la commercializzazione delle calzature.

Altresì, è stata riconosciuta a favore del marchio automobilistico la diluition by tarnishment, cioè l’offuscamento del marchio dovuto al contesto in cui l’autovettura veniva ritratta (alla presenza di donne in abiti succinti), il quale è stato ritenuto incompatibile con l’immagine che la casa d’auto si è costruita nel tempo e che la stessa continua a promuovere.

Dunque, l’utilizzo del marchio altrui è lecito solo quando consentito o usato a scopi non commerciali, quando non offuschi l’immagine del brand e non sia incompatibile con il suo posizionamento sul mercato.


Con l’avvento delle nuove tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione, questo tipo di violazione è sempre più frequente e rischia di ledere la notorietà dei marchi se vengono utilizzati da terzi illecitamente o contro il loro consenso.

Pertanto, è sempre bene prestare attenzione a cosa viene pubblicato online, in quale contesto e con quali indicazioni, onde evitare illeciti.

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