LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO: LEGITTIMO DETERMINARE IL CANONE IN MANIERA CRESCENTE



In tema di locazione ad uso non abitativo la Corte di Cassazione si è pronunciata con sentenza n. 23986/2019 affermando la legittimità della clausola che preveda un canone differente e crescente nel tempo.


In linea di principio, infatti, la locazione ad uso non abitativo degli immobili risponde al più generale principio di libera determinazione convenzionale del canone locativo, che permette ai contraenti di decidere autonomamente l’importo delle singole rate locatizie.


Onde evitare un abuso sperequativo di tale libertà, a scapito del conduttore, la giurisprudenza consentiva tale libertà limitandola al mero momento della conclusione iniziale del contratto.


In questo senso, un aumento successivo del canone sarebbe stato possibile solo in presenta di elementi predeterminati, quali fatti o vicende tali da incidere sulla funzione economica e sull’equilibrio dell’intero rapporto.


Al contrario, di recente, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23986/2019 ha ritenuto che il principio di libertà delle parti non possa essere compresso nella maniera in cui era intervenuta la precedente giurisprudenza.


Le parti possono, allora, predeterminare un canone crescente nel tempo, indipendentemente dalla presenza o meno di elementi indicati che incidano sulla funzione economica e sull’equilibrio del rapporto.


La determinazione della clausola che determina un canone crescente dovrà però intervenire nel solo momento iniziale, di stipula del contratto.


Nel momento iniziale, infatti, entrambe le parti – conduttore e locatore – si pongono sullo stesso piano e possono liberamente incidere sul rapporto negoziale.


La clausola, pertanto, non potrà essere inserita nel corso del rapporto contrattuale, poiché in questo momento il conduttore si trova in una posizione debole rispetto al locatore. Alla proposta, in corso di rapporto, di aumento del canone da parte del locatore, il conduttore, in caso di risposta negativa, potrebbe subire le conseguenze di un recesso anticipato.


Dunque, l’unico limite ora previsto è la predeterminazione di una clausola di determinazione crescente del canone al momento della stipulazione iniziale.

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