L’INDEGNITÀ A SUCCEDERE



Abbiamo accennato in un nostro precedente articolo al fatto che nel diritto civile non esiste la diseredazione come comunemente intesa (leggi qua  l’articolo completo).


La legge non prevede la diseredazione, ma permette al testatore di disporre del proprio patrimonio per il tempo che verrà. Nonostante ciò, il testatore non è completamente libero di disporre come vuole. Egli  infatti tenuto a rispettare quanto la legge prevede in tema di soggetti legittimari, attribuendo a questa particolare categoria di soggetti le quote spettanti per legge (approfondisci sul punto qua).


Non è, dunque, possibile dar luogo alla diseredazione, cioè non è possibile escludere dalla successione coniuge, figli, nipoti o altri parenti, per il solo fatto che è intervenuto uno screzio o perché solo i rapporti si sono incrinati. Un istituto di tal genere non può esistere nel diritto italiano ove si protegge la categoria dei legittimari attribuendo loro un sicuro e certo diritto a succedere. L’istituto così inteso sarebbe illegittimo quando rivolto nei confronti di un legittimario.


Nell’ordinamento italiano esiste, però, la categoria dei soggetti indegni a succedere. Tali sono quei soggetti che hanno tenuto comportamenti particolarmente deprecabili e che per questo motivo non si ritiene possano entrare nel possesso dei beni del de cuius.


L’articolo 463 del codice civile parla a tal proposito di esclusione dalla successione per l’indegno, in realtà, secondo un noto brocardo romano, l’indegno può acquistare l’eredità ma non può trattenerla presso di sé (indegnus potes capere sed non retinere).

L’indegnità, infatti, è considerata come una sanzione di tipo pubblicistico nei confronti del soggetto che ha tenuto una condotta illecita o antigiuridica nei confronti del de cuius.


Le condotte ritenute deplorevoli sono descritte dall’articolo 463 del codice civile e comprendono fatti che costituiscono un attentato alla libertà fisica e morale del testatore o fatti che minano la capacità di testare.


L’indegnità a succedere deve derivare da sentenza costitutiva, la quale fa retroagire i suoi effetti al tempo dell’apertura della successione. A fronte di tale effetto l’indegno viene escluso ex post dalla successione e, dunque, dovrà restituire i beni dei quali eventualmente è già entrato in possesso.


L’azione atta a far pronunciare la sentenza costitutiva dell’indegnità deve essere, infatti, esercitata nei confronti del presunto indegno che abbia accettato l’eredità. L’azione non può invece essere proposta nei confronti dell’indegno chiamato a succedere che ancora non abbia deciso se accettare o meno l’eredità.

L’azione si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione ovvero dal giorno in cui il fatto che determina l’indegnità è stato compiuto, quando sia successivo all’apertura della successione.


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